L’Agraria ha piena autonomia, no alle ingerenze del Comune

L’Università Agraria di Civitavecchia ha indirizzato oggi una missiva contenente una risposta, risolutiva, alle insinuazioni ed alle richieste avanzate senza titolo alcuno né evidente ragione, dal Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e da alcuni consiglieri comunali tra i quali Mari, Frascarelli, Attig, Galizia, Piendibene, Scilipoti, Petrelli, Cacciapuoti, Mecozzi, Perello, Lucernoni e Tarantino. La stessa comunicazione è stata inviata alla Regione Lazio, attenzione del Presidente e del capo di gabinetto della Giunta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, alla Procura regionale presso la Corte dei Conti ed alla direzione regionale Agricoltura e promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca della Regione Lazio. Di seguito ne riportiamo, per opportuna conoscenza, il testo integrale:
Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, assunta al protocollo di questa Università Agraria il 7 maggio u.s. con numero 1077, con la quale codesto Comune, in persona del Sindaco p.t. e con l’adesione di n. 12 Consiglieri, “invita” questa Università Agraria “ad attivarsi con la necessaria tempestività per l’effettuazione di tutti i necessari adempimenti atti a consentire lo svolgimento delle elezioni non appena ciò sarà reso possibile dal venir meno dell’emergenza sanitaria”, dopo aver espresso considerazioni critiche sulla legittimità della deliberazione del Comitato Esecutivo di questa Università Agraria, la n. 16 del 16.04.2020, si formulano in risposta i seguenti rilievi.
Preliminarmente, deve osservarsi che dalla nota di cui all’oggetto non emerge, né viene indicato, né appare comunque ravvisabile un qualsivoglia profilo di legittimazione, un titolo purchessia che abiliti codesto Comune ad esprimere giudizi e/o “inviti” in merito alla vita interna di un altro Ente che, per quanto statuito dall’art. 1 della legge n. 168 del 2017, costituisce espressione di un “ordinamento giuridico primario” ed è, come riconosciuto dalla norma richiamata, “dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale”. Nella totale assenza di un potere di controllo di codesto Comune sulla legittimità degli atti adottati da questa Università Agraria, il “giudizio” e l’“invito” sottoscritti su carta intestata da n. 13 componenti di un organo politico quale il Consiglio Comunale (inviata, non si comprende a quale scopo, anche alla Corte Dei Conti e alla locale Procura della Repubblica)  appaiono, all’evidenza, dettati da finalità e intenti di ovvia natura politica, come tali del tutto estranei ad una logica di corretta, legale, legittima, imparziale amministrazione.
Noi che non ci lasciamo certamente intimidire, non ci sottraiamo al merito della vicenda – sul quale, comunque, per quanto detto non vi sarebbe obbligo alcuno d’interloquire da parte di questa Università Agraria – relativo le questioni sollevate nella nota di cui all’oggetto;   non può, infatti,  non rilevarsi che, com’è noto, con decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020” e pubblicato sulla G.U. n. 103 del 20 aprile 2020, considerata la necessità di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini e conseguentemente d’intervenire al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle relative procedure,fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento del virus da cui dipende la pandemia di COVID-19, è stato differito lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni per i consigli comunali e circoscrizionali ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 [art. 1, lettera b), del d.l. di cui si tratta], peraltro in linea con i divieti generalmente già previsti nell’art. 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.è stato differito lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni per i consigli comunali e circoscrizionali ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 [art. 1, lettera b), del d.l. di cui si tratta], peraltro in linea con i divieti generalmente già previsti nell’art. 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.è stato differito lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni per i consigli comunali e circoscrizionali ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 [art. 1, lettera b), del d.l. di cui si tratta], peraltro in linea con i divieti generalmente già previsti nell’art. 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.l. di cui si tratta], peraltro in linea con i divieti generalmente già previsti nell’art. 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.l. di cui si tratta], peraltro in linea con i divieti generalmente già previsti nell’art. 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.Serie Generale, n. 59 dell’8 marzo 2020.
Appare evidente l’applicabilità dei divieti di cui al testé richiamato d.P.C.M., attesa la generalità della loro formulazione, anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di un’Università Agraria, e del resto degli stessi, comunque in vigore dall’8 marzo 2020 giusta disposizione contenuta nell’art. 5, 1° comma, dello stesso d.P.C.M., si è già fatta specifica applicazione con riguardo alle elezioni amministrative comunali con il succitato d.-l. n. 26 del 2020, con riferimento al quale non può non rilevarsi una evidente eadem ratio con riguardo al caso delle elezioni che interessano Università Agrarie.
Da ciò non può non concludersi che il periodo previsto per le attività relative alla predisposizione dei regolamenti di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 del 16.04.2020, viene a coincidere con il periodo di dilazione reso necessario dalle disposizioni surrichiamate, sicché è del tutto improprio e fuorviante scrivere, come si fa nella nota di cui all’oggetto, di atto che avrebbe la “conseguenza di procrastinare per mesi lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi stessi”.
Per quanto riguarda la tempistica dell’adozione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 del 16.04.2020 si rimanda, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla previsione di cui all’art. 3, 7° comma, della legge n. 168 del 2017, a quanto dettagliatamente espresso nelle considerazioni preliminari che, all’evidenza ritenute elemento trascurabile dalla Vs. nota, che non vi fa alcun riferimento, compongono la motivazione della predetta deliberazione, leggibile in ogni momento sul sito Internet dell’Ente, e sono state confortate anche dal parere dell’Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio.
In conclusione, non possiamo esimerci dal rilevare che avremmo gradito che la sensibilità improvvisamente esibita da codesto Comune per tematiche attinenti alla vita di questa Università Agraria fosse stata manifestata anche quando questo Ente ha chiesto, a più riprese, incontri tutti puntualmente negati per discutere delle problematiche attinenti al territorio di Civitavecchia – incontri ai quali, non appena fosse possibile, non ci sottrarremmo, al fine di anche contribuire a svelenire un clima reso difficilmente sopportabile dall’agire di alcuni interessati.