Ci stupisce che l’impegno profuso dal  Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
Area Legislativa e Usi Civici,  dal Dirigente ad interim dell’Area Legislativa ed Usi Civici e da un Funzionario regionale  nella questione che ci impegna da tempo si risolva in una diffida pronunciata senza titolo alcuno perché  la Regione Lazio, che ha più volte ricordato – quando è comodo – che l’Università Agraria di Civitavecchia è ente di diritto privato,  non ha alcun titolo a farlo.
Ho sempre specificato, come già riconosciuto dagli stessi Uffici in una nota dello scorso agosto,
che oggetto delle attestazioni rilasciate dall’Università non è l’esistenza di gravami di uso civico, ma “solo e unicamente le risultanze di atti conservati negli archivi dell’ente stesso sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni che non hanno alcun valore certificatorio”: ciò è testualmente riportato nella nota emessa dalla stessa Regione.
Quindi non c’è nessuna interferenza con il potere attribuito ai Comuni dall’art. 71 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, di attestare “la presenza o meno di gravami di uso civico” e non si ingenera alcuna confusione, prospettata dalla regione in maniera artificiosa e suggestiva. Tanto che le dichiarazioni e i riscontri degli uffici della Regione Lazio appaiono esercitare una vocazione politica piuttosto che amministrativa, come sarebbe dovuto.
Alla luce di tale specificazione, fondata sullo stesso tenore letterale delle attestazioni, appare evidente che nessuna interferenza possa darsi con il potere,” che potrebbe essere ingenerata dalle attestazioni rilasciate da questa Università Agraria.
Nessun cittadino è costretto dall’Università Agraria a richiedere e pagare attestazioni che riguardino i fondi e gli immobili di sua proprietà e va rimarcato che il costo di queste attestazioni non costituisce un reddito dell’Ente ma serve a ristorare, seppur parzialmente, il costo degli accertamenti e della produzione documentale relativa agli stessi.
Se un parallelo deve istituirsi con l’attività della P.A. non è già con l’attività certificatoria della stessa ma con le risposte ad istanze di accesso agli atti, perché in effetti le attestazioni sono volte  esclusivamente ad informare il richiedente circa quanto si riscontra in documentazione conservata negli archivi dell’Ente.

Dichiarazione di Daniele De Paolis, presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia