Non usiamo commentare le sentenze della Magistratura come non usiamo incitare alla disobbedienza contro le leggi dello Stato. In questa occasione intendiamo piuttosto ribattere alla consueta valanga di menzogne che il Comitato Usi Civici di Civitavecchia utilizza come arma per ottenere e coltivare prepotentemente i propri interessi, che evidentemente non sono quelli della collettività.
Del procedimento speciale da cui deriva la decisione che tanto appassiona gli esponenti del Comitato, parlano di una cosa che non conoscono perché in quel procedimento non hanno avuto la qualità di parte poiché negli anni di quelle che loro chiamano “battaglie” non sono mai riusciti ad ottenere una legittimazione a stare in giudizio. Questa premessa valga a ben definire il perimetro delle loro povere ragioni.
Per chiarezza d’informazione, evidenziamo che la causa fu incardinata nel 2015, quando era vigente la perizia Rossi che qualificava i lotti in questione come soggetti a demanio civico. Il Commissario ha riconosciuto un fatto ovvio e cioè che le 28 particelle immobiliari, che non rappresentavano più la qualità di fondi destinati allo sfruttamento agro-silvo-pastorale, erano diventate nel tempo perfettamente private e quindi sottratte all’uso ed al godimento collettivo.
Il Commissario, con una sentenza depositata dopo quattro mesi dalla sua emanazione, stabilisce che le spese legali e quelle di consulenza tecnica debbano essere addebitate alla sola parte rappresentata dall’Università Agraria e questo con la motivazione, non argomentata, che l’Ente dovesse manifestare prima delle memorie conclusionali la propria acquiescenza alla pretesa dei 28 ricorrenti, tra i quali non c’è, lo ripetiamo, il Comitato Usi Civici che oggi pare essere l’unico vincente in un giudizio al quale non ha mai partecipato.
La singolarità nella decisione nasce dal fatto che lo stesso Commissario, che è stato in grado di trascinare, tra un rinvio, l’assegnazione del procedimento ad altro Giudice e poi il suo stesso ritorno in pista, per ben sei anni, una questione semplice ed elementare, non ha considerato due fattori. Nei sei anni di tempo si è partiti da un giudizio instaurato sulla base della famosa “perizia Rossi” e si è approdati alla sentenza redatta sulla falsariga della “perizia Monaci” fatta redigere dalla stessa Università Agraria di Civitavecchia e che già considerava le particelle in questione come libere. Inoltre bisogna far notare che la dichiarazione di acquiescenza è stata espressa dall’Università Agraria nella sola ultima udienza perché quel tipo di procedimento prevede questo, mentre tutte le altre udienze, numerose, sono state di solo tinvio o di nomine di CTU alle quali l’Agraria si è sempre opposta proprio perché non potevano scostarsi dalla perizia del dottor Monaci
Invece sembra che un Magistrato della Repubblica abbia preferito subire l’influenza della campagna mediatica e politica che il Comitato ha saputo in questi anni mettere in piedi piuttosto che ragionare intorno agli importanti elementi di diritto da considerare, sia anche solo il concetto di soccombenza processuale e quindi del successivo regolamento delle spese.
Dichiarazione di Daniele De Paolis, presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia